in Primo Piano

Lo Statuto del Dopolavoro ATAC COTRAL


STATUTO DEL DOPOLAVORO ATAC COTRAL

DENOMINAZIONE - SEDE
Art. 1) E’  costituita l’associazione denominata “Dopolavoro ATAC COTRAL” 
Art. 2) L’associazione ha sede in Roma attualmente in Via Prenestina 41/C. Su delibera del Consiglio di Amministrazione può essere trasferita la sede e possono essere istituite o soppresse sedi secondarie.
SCOPO - OGGETTO
Art. 3) L’associazione non ha finalità speculative o di lucro e si propone i seguenti scopi:
a) Promuovere la formazione sociale dei lavoratori mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero, in armonia con le finalità previste dalla Legge in materia di Associazione e nell'ambito delle linee del Movimento Sindacale, gestite nello spirito dello Statuto dei Lavoratori;
b) Attuare i servizi sociali della ricreazione;
c) Promuovere ed attuare le iniziative dirette a sviluppare le capacità morali, intellettuali e fisiche dei propri associati, nell'ambito dello sport della cultura, dell'arte e del turismo;
d) Istituire corsi professionali e di istruzione a favore dei soci e/o dei loro familiari su ogni materia attinente lo scopo associativo;
e) Organizzare manifestazioni culturali, quali convegni, mostre esposizioni, concerti, spettacoli, ecc., a favore dei soci e/o di loro familiari;
f) Promuovere e attuare ogni forma di assistenza e previdenza a favore dei soci e/o dei loro familiari nei limiti stabiliti dalla legge e purché non riservati a soggetti, diversi dall’associazione, sottoposti al controllo  o all’autorizzazione di autorità pubbliche o altri enti;
g) Promuovere e attuare manifestazioni sportive e ricreative a favore dei soci e/o dei loro familiari;
h) Stipulare accordi e convenzioni con negozi di vendita, compagnie di assicurazioni, impianti sportivi, alberghi, campeggi, ecc., per consentire agli associati e ai loro familiari di poter fruire di agevolazioni nei prezzi, possibilità di pagamenti rateali e/o altri benefici non conseguibili individualmente;
i) Aderire a federazioni o ad Enti sportivi e ricreativi nazionali e internazionali; ; in particolare il dopolavoro riconosce integralmente, per le sole attività promosse e condotte attraverso le sue sezioni, la validità delle norme emanate dal CONI; in particolare recepisce gli elementi descritti all’art. 90 della L. 289 del 27/12/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Da ultimo, ai soli fini dell’iscrizione nel registro del CONI, ogni sezione sarà iscritta alla propria federazione di appartenenza aggiungendo al proprio nome l’acronimo “a.s.d.”; 
l) Contrarre concessioni a carattere temporaneo o permanente con il Demanio, la Regione, la Provincia, il Comune ed altri Enti pubblici e privati di aree ed impianti occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività sociali;
m) Contrarre mutui ed usufruire di contributi per la costruzione e la conduzione degli impianti sociali.
Il Dopolavoro potrà inoltre, al fine di raggiungere le proprie finalità Associative:
1) Gestire, direttamente o indirettamente, stabilimenti balneari, ristoranti, bar, alberghi, spacci aziendali, case di soggiorno, campeggi impianti sportivi, ecc., riservati ai propri associati e/o ai loro familiari;
2) Acquistare, vendere, permutare e locare terreni, costruire immobili, acquistare, vendere, permutare e locare immobili già costruiti, per la realizzazione delle attività sociali;
3) Curare la vendita sociale, diretta o indiretta di generi alimentari e di generi vari;
4) Gestire, direttamente o indirettamente, mense aziendali riservate ai lavoratori delle aziende del comparto di appartenenza dei propri soci, e di aziende integrate verticalmente ed orizzontalmente.
5) Promuovere ed attuare, direttamente ed indirettamente, viaggi, soggiorni, crociere a favore dei soci e /o dei loro familiari.
6) Compiere qualunque altro atto, non contrario alla legge, utile al raggiungimento dello scopo associativo. 
L’associazione può accettare lasciti, elargizioni, obbligazioni, donazioni di somme, cose mobili ed immobili da destinare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali;
Tutte le attività innanzi citate potranno essere svolte dal Dopolavoro anche tramite proprie strutture organizzative, Società, Cooperative, Enti, ecc., all'uopo costituiti.
L’associazione, in ragione del proprio ordinamento, si qualifica quale organismo ex art. 11 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). 

SOCI - AMMISSIONI – QUOTE
Art. 4) Possono essere soci del Dopolavoro:
Possono essere soci dell’Associazione
a) Tutti i dipendenti in servizio delle aziende della Mobilità e del trasporto pubblico locale della Regione Lazio, dei comuni, delle provincie e delle ulteriori articolazioni comprese nella Regione Lazio;
b) I dipendenti in quiescenza delle aziende della Mobilità e del trasporto pubblico locale della Regione Lazio, dei comuni, delle provincie e delle ulteriori articolazioni comprese nella Regione Lazio;
c) I dipendenti in servizio delle aziende che siano integrate orizzontalmente o verticalmente alle aziende di cui alla lettera a);
d) I dipendenti in quiescenza delle aziende indicate al punto c);
e) I dipendenti in servizio delle aziende appaltatrici di servizi delle aziende di cui alla lettera a) e delle aziende di cui alla lettera c);
f) I familiari conviventi ed a carico dei soci di cui alle categorie da a) ad e);
g) Le persone fisiche, le persone giuridiche ed ogni Ente, pubblico e privato che, condividendo gli scopi dell'associazione, intendano partecipare alle sue iniziative.
Salvo quanto eventualmente previsto da specifici accordi sindacali la qualifica di socio si acquisisce mediante domanda da presentare all’Associazione.
L'ammissione è disposta in via automatica, previa verifica della qualifica, per i soci delle categorie da a) a f); l'ammissione è soggetta al gradimento del Consiglio per i soci di cui alla categoria g).
Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la differenziazione delle prestazioni associative tra le diverse categorie di soci.
Art. 5) I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall’Assemblea dei Soci, anche in misura diversa per le diverse categorie di Soci.
Per i Soci delle categorie a), c), e) la quota, comunque annuale, potrà essere pagata con versamenti mensili trattenuti sulla scheda paga.
Art. 6) La qualifica di socio consente di fruire di tutte le provvidenze e facilitazioni disposte per le varie qualifiche dagli organi deliberanti dell'Associazione. I soci sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto, i Regolamenti fissati per lo svolgimento delle singole attività e tutte le deliberazioni adottate dagli organi cui è demandata la competenza deliberante ed esecutiva dell'Associazione.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
Art. 7) La qualità di socio si perde:
a) Per dimissioni;
b) Per morosità (mancato pagamento della quota sociale annua).
c) Per aver perduto i requisiti per l'ammissione.
d) Per espulsione (art. 28 punto c).
In tutti i casi di perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 37 del Codice Civile.
Al socio che perde la propria qualifica non si dà luogo al rimborso di qualsiasi quota o contributo associativo. L'esclusione non libera il socio dall'adempimento delle quote annuali del pagamento delle quali si sia reso moroso.

ORGANI SOCIALI
Art. 8) Gli organi dell'associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Comitato Esecutivo;
e) I Presidenti delle commissioni permanenti
f) Il Collegio Sindacale;
g) Il Collegio dei Probiviri.
I componenti degli organi sociali di cui ai punti b), c), d), e) decadono dall’incarico allorché vengono meno i requisiti richiesti dall’Art. 4 paragrafo a).

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9) Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, da affiggersi nel locale della sede sociale e nelle sedi secondarie, se istituite, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualsiasi forma di pubblicità diretta per meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, che potranno tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Lazio.
L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea, su decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere tenuta anche in più luoghi, tra loro connessi con idonei mezzi di teleconferenza che garantiscano a chiunque di seguirne la discussione e partecipare attivamente alla stessa.
In tal caso l’Assemblea si ha per tenuta nel luogo ove sono presenti  il Presidente ed il segretario, che daranno atto delle modalità di riunione.
Art. 10) L'Assemblea ordinaria:
1) Approva il bilancio e le rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
2) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, per motivate esigenze e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, entro sei mesi.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno oppure che ne sia fatta richiesta motivata, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Art. 11) L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.
le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei 3/4 dei voti dei soci.
Art. 12) In prima convocazione l'Assemblea sia straordinaria che ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. 


VOTAZIONI
Art. 13) Le votazioni avvengono, a scelta dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale.
Art. 14) Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.
Art. 15) L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal suo Vice Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario. Le deliberazioni devono essere riportate nell'apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione è composto di diciassette (17) consiglieri eletti fra i soci della categoria a) di cui all’art. 4. 
Possono votare, per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, i soli soci di cui alla categoria a)di cui all’art. 4.
Le elezioni si tengono secondo le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima del termine di scadenza del Consiglio Stesso. 
Gli Amministratori durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. 
La carica di Presidente può essere detenuta per un solo mandato.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, alla prima riunione di insediamento, il Presidente, i due Vice Presidenti, i tre Presidenti delle Commissioni Permanenti. 
Il Presidente ed i due Vice Presidenti costituiscono il Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, almeno una volta ogni tre mesi, nonché tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. La convocazione è fatta per mezzo di avviso da spedirsi o da consegnarsi a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, anche per mezzo di messo, telegramma, telefax o posta elettronica, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 
Le deliberazioni relative alla revoca delle cariche di Presidente, Vicepresidente e di Presidente della commissione permanente è assunta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, con esclusione dal computo del consigliere, o dei consiglieri, di cui si vota la revoca.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Può, pertanto, deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino, comunque, nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che la legge e per Statuto sono di competenza dell'Assemblea. Può inoltre emanare regolamenti per la disciplina di specifiche attività associative.
Per i componenti del Comitato Esecutivo e per i Presidenti delle Commissioni Permanenti, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fissa i relativi emolumenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere verbalizzate e riportate sull'apposito libro con le firme del Presidente e del Segretario.

Art. 17) Se nel corso del mandato, cessano o decadono per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione mediante integrazione con i componenti supplenti indicati nella lista elettorale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Elettorale.
Il Regolamento Elettorale può prevedere cause speciali di decadenza in ragione delle condizioni di appartenenza alla Lista Elettorale, qualora queste vengano meno successivamente all’elezione..
Nel caso di insufficienza dei componenti supplenti si procede alla sostituzione mediante cooptazione con delibera a maggioranza del Consiglio di Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale. 
Qualora il consigliere sostituendo sia stato eletto in una Lista la cui partecipazione prevede l’appartenenza ad una Organizzazione, il componente cooptato dovrà appartenere alla medesima organizzazione.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alle nuove elezioni.

PRESIDENTE

Art. 18) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
singolarmente:
a) Assume la rappresentanza legale dell’Associazione;
b) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
c) E’ responsabile dell'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
congiuntamente con uno dei Vice Presidenti:
d) E’ autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie, potendo rilasciare specifiche procure all’uopo necessarie;
e) Può rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi innanzi qualunque corte e per qualunque grado di giudizio, inclusa la Suprema Corte di Cassazione, nonché l'assistenza e rappresentanza legale dell'Associazione avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi;
f) Può compiere tutti gli altri atti che rientrino nell'oggetto sociale.
Il Presidente è coadiuvato e sostituito, in caso di assenza od impedimento, congiuntamente dai due Vice Presidenti.
Il Presidente ed i Vicepresidenti riferiscono in sede di Comitato Esecutivo in merito agli atti compiuti in esecuzione dei poteri qui previsti.

IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 19) Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti.
Si riunisce, su convocazione del Presidente eseguita a mezzo email o lettera, almeno una volta ogni 15 giorni, salvo che per il mese di Agosto e comunque ogni volta che uno dei compponenti lo ritenga necessario.
Delibera, a maggioranza dei presenti, su tutti gli atti di gestione dell’Associazione e riferisce, almeno una volta ogni tre mesi, al Consiglio di Amministrazione circa il proprio operato.
In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo:
a) Provvede all'applicazione delle norme dello Statuto;
b) Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) Predispone lo schema del bilancio e della relativa relazione;
d) Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione;
e) Predispone la costituzione, la modificazione, la soppressione di Sezioni aventi per oggetto l'organizzazione delle diverse attività sociali (ricreative - sportive - turistiche - culturali - ecc.);
f) Elabora i regolamenti necessari al normale funzionamento delle Sezioni;
g) Predispone i contratti con i gestori per le attività affidate a terzi, con i consulenti dell'Associazione e per l'appalto di lavori e servizi;
h) Preordina il programma delle attività sociali ai fini che persegue l'associazione.
In caso di assenza oggettivamente immotivata e reiterata per oltre due mesi di uno dei suoi componenti è facoltà degli altri componenti sottoporre al Consiglio di Amministrazione la sostituzione del membro assente.
Al Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Permanenti, quando vengano trattati argomenti di pertinenza della Commissione stessa.
Il Comitato Esecutivo può invitare il Collegio Sindacale a partecipare alle proprie riunioni.
Il presidente del Collegio Sindacale può chiedere di essere ascoltato dal Comitato Esecutivo, e questo ha l’obbligo di riceverlo.
Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto verbale, firmato da tutti i componenti che vi hanno partecipato.
Qualora decada o per qualunque motivo cessi uno dei componenti del Comitato Esecutivo, incluso il Presidente, questo è sostituito da uno Presidenti delle Commissioni Permanenti, scelto dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio nomina, fra i suoi componenti, eventualmente integrati dai supplenti di lista, un nuovo Presidente delle Commissioni Permanenti.

LE COMMISSIONI PERMANENTI – I PRESIDENTI DELLE COMMISIONI PERMANENTI

 Art. 20) Le Commissioni Permanenti, in numero di tre, sono composte ciascuna da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione tra cui un Presidente della Commissione, che ne assume la presidenza.
La nomina del Presidente, la determinazione del numero dei componenti e la loro nomina spetta al Consiglio di Amministrazione con delibera a maggioranza semplice.
Le Commissioni Permanenti, stabilite nel numero di tre,  hanno il compito di partecipare, coordinare e riferire su specifiche aree di attività dell’Associazione, indicate dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina dei Presidenti.
Possono proporre al Comitato Esecutivo specifiche iniziative, ovvero suggerire variazioni organizzative nel’ambito delle attività di propria competenza.
Le commissioni deliberano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente della Commissione Permanente deve essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo in cui si deliberi in merito a materie di propria competenza ed ha la facoltà di chiedere di essere ascoltato dallo stesso Comitato Esecutivo.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21) Il Collegio Sindacale è composto di tre componenti effettivi e di due componenti supplenti, eletti tra i soci. I Sindaci durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Tra loro eleggono il Presidente.

Art. 22) Il Collegio Sindacale:
esercita il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione dell'Associazione;
accerta che l'amministrazione e la contabilità siano tenute secondo le norme statutarie;
esamina i bilanci e propone eventuali modifiche;
accerta trimestralmente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e di quelli ricevuti a titolo di deposito cauzionale;
partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Di ogni ispezione dovrà essere compilato il verbale da riportarsi nell'apposito libro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre componenti effettivi. 
I componenti del Collegio eleggono tra loro il Presidente. I Probiviri durano in carica 4 anni, sono sempre rieleggibili e giudicano inappellabilmente senza forma di procedura sulle questioni che potessero insorgere tra soci e soci e fra questi e gli Amministratori e tra Amministratori.
Qualora non sia stato nominato, o per qualsiasi motivo siano cessati dalla carica i propri componenti senza che si sia provveduto alla loro sostituzione attingendo dalle Liste, le attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono assunte dal Collegio Sindacale.


ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 23) Le elezioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avvengono a votazione diretta e segreta, anche per corrispondenza, secondo voto di lista. 
Hanno diritto di voto e possono essere eletti soltanto i Soci appartenenti alla categoria a) dell’art. 4 del presente Statuto.
Le modalità per l'effettuazione delle elezioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione mediante il Regolamento Elettorale.
Il Regolamento Elettorale stabilisce le modalità di formazione presentazione e pubblicazione delle liste; le modalità di voto; la cronologia delle fasi elettorali.
Il Regolamento Elettorale può prevedere la formazione di liste tra soci scelti tra gli iscritti  ad organizzazioni sindacali, sia alla carica di membro effettivo che di membro supplente. In tal caso la perdita per qualunque motivo della qualità di iscritto all’organizzazione comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva.

ENTRATE

Art. 24) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) Dalle quote di associazione e da eventuali contributi straordinari versati dai soci;
b) Dai contributi delle altre aziende i cui dipendenti aderiscono all'associazione e da eventuali contributi di Enti pubblici o privati;
c) Da elargizioni straordinarie, lasciti e donazioni;
d) Dai proventi derivanti dalle manifestazioni sociali;
e) Da eventuali contributi provenienti da qualsiasi altra attività promossa dal Consiglio di Amministrazione;
f) Da eventuali redditi patrimoniali;
g) Da ogni altro provento che, a qualunque legittimo titolo, provenga all’Associazione.

USCITE

Art. 25) Le uscite sono costituite da tutte le spese che l'Associazione sostiene per la realizzazione di tutte le sue attività.

PATRIMONIO

Art. 26) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) Dai fondi previsti all'Art. 24;
b) Dai beni immobili e mobili comunque acquisiti.

ESERCIZIO SOCIALE – RENDICONTO

Art. 27) L'esercizio sociale va dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del rendiconto annuale composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione, Nota Integrativa ed accompagnato dalla Relazione di missione, salvo che la legge non disponga diversamente.
Il rendiconto annuale è approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, sei mesi nei casi previsti dall’art. 10).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 28) I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci dell'Associazione sono:
a) La deplorazione;
b) La sospensione;
c) L'espulsione.
La deplorazione e la sospensione vengono adottate per mancanze lievi che non rendono incompatibile la qualifica di socio.
L'espulsione viene invece adottata nei confronti del socio:
1) Che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente l’Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
2) Che svolge attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;
3) Che non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
4) Che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.
I provvedimenti di cui sopra vengono adottati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
Nei casi indicati dai punti 3 e 4, il socio inadempiente deve essere invitato per mezzo di lettera, a mettersi in regola, e l’espulsione potrà aver luogo solo dopo due mesi da detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente.
Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

SEZIONI

Art. 29) Il Consiglio di amministrazione può istituire, per l'esercizio di attività determinate dell’associazione, specifiche sezioni eventualmente fissando quote specifiche per l'adesione alle stesse. Possono partecipare all'attività delle sezioni coloro che abbiano già acquisito la qualifica di socio.
La sezione ha autonomia gestionale sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione che ne verifica le compatibilità economiche in base alle attività svolte o da svolgere.
Responsabile della gestione è, a titolo gratuito, il Presidente il quale, eletto dagli appartenenti alla sezione, rimane in carica due anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento con proprio provvedimento, rimuovere il Presidente della Sezione.
Gli incarichi direttivi delle Sezioni possono essere svolti dai soci appartenenti alle categorie da a) a e) dell’art. 4.

SCIOGLIMENTO

Art. 30) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31) Per quanto non previsto dal presente STATUTO, valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali in quanto applicabili.

DOPOLAVORO ATAC COTRAL
REGOLAMENTO ELETTORALE

1 – Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Elezioni delle Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione – Collegio Sindacale – Collegio dei Probiviri) del Dopolavoro Atac Cotral.

2 – Le Elezioni sono indette dal Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza degli organi elettivi. 
Il Consiglio fissa la data:
- per la presentazione delle Liste;
- per la pubblicazione delle Liste;
- per le effettuazione delle operazioni di voto;
- per il termine delle operazioni di voto;
- per la proclamazione degli eletti.
Il Consiglio nomina altresì il Comitato Elettorale, composto da tre componenti, che non siano consiglieri di amministrazione, scelti tra i soci che abbiano manifestato doti di particolare integrità, partecipazione alle attività associative, benemerenza verso l’associazione e che non abbiano mai riportato provvedimenti disciplinari.
Qualora non sia nominato il Comitato Elettorale, il Collegio dei Probiviri assume le funzioni di Comitato Elettorale.
Qualora uno o più probiviri intendano ricandidarsi non potranno assumere tale funzione ed il Comitato sarà integrato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Roma, indicando uno o più professionisti iscritti all’Albo.

3 – Le Liste sono composte da 23 nominativi di soci, aventi i requisiti di elettorato passivo previsti dallo statuto, distinti in 
17 candidati alla carica di Consigliere di amministrazione;
3 candidati alla carica di Sindaco;
3 candidati alla carica di Proboviro;
La Lista conterrà inoltre un numero di supplenti, anch’essi aventi i requisiti di elettorato passivo, almeno pari ai 2/3 dei candidati alle cariche effettive.
Le liste dovranno essere accompagnate, a pena di nullità, dalla dichiarazione sottoscritta di ciascun candidato di accettazione della carica elettiva, di sussistenza dei requisiti di elettorato passivo, di insussistenza di impedimenti all’assunzione della carica, dalla dichiarazione di ben conoscere lo statuto associativo, dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Regolamento, dalla sottoscrizione per presentazione di almeno il 5% degli associati, dalla indicazione di almeno tre e non oltre sei Rappresentati di Lista. 
Ciascun socio non può essere sottoscrittore di più di una lista.
In caso di sottoscrizione multipla sono invalide tutte le sottoscrizioni apposte dallo stesso socio.
Le liste devono essere individuate da un nome e possono essere individuate da un simbolo.

4 – Le Organizzazioni sottoscrittrici l’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 hanno al facoltà di presentare una Lista comune.
In tal caso i candidati, effettivi o supplenti, dovranno essere abbinati ad una organizzazione dei lavoratori d cui al D.P.R. 300/70, in quanto iscritti a tale Organizzazione.
La perdita della qualità di iscritto, comunicata dall’Organizzazione di appartenenza, comporta la decadenza dalla lista e, se nominati, dalla carica.
In caso di decadenza dalla lista o dalla carica subentra nella carica il primo dei supplenti individuato nell’ambito dei candidati iscritti alla medesima organizzazione a cui apparteneva l’iscritto.
Qualora siano esauriti i candidati supplenti, nel loro intero o con riferimento all’Organizzazione alla quale apparteneva il candidato da sostituire, si procederà per cooptazione, ai sensi di statuto, tra gli iscritti alla medesima Organizzazione a cui apparteneva il socio sostituito.
La sottoscrizione della lista delle Organizzazioni di cui sopra è sostitutiva della sottoscrizione del 5% degli associati, ai fini della presentazione.
Si applicano, in quanto non espressamente derogate, le disposizioni di cui al punto 3.

5 – Le liste, presentate in doppia copia presso la sede dell’Associazione in plico nei giorni e negli orari di apertura degli uffici, contenente tutti gli allegati di cui al punto 3 e 4, sono controfirmate da un membro del Comitato Elettorale, o da un suo delegato. 
La sottoscrizione non comporta accettazione della lista, attestando il solo intervenuto recapito. Una copia sottoscritta è riconsegnata ai rappresentanti della Lista.

6 – Il Comitato Elettorale verifica, in un’unica seduta, la sussistenza dei requisiti di presentazione delle Liste, come indicati ai punti 3 e 4.
La mancanza dei requisiti relativi ad uno dei candidati comporta la sua inammissibilità e la sua sostituzione, nel caso di candidato effettivo, con il primo dei candidati supplenti di Lista, o di Organizzazione, se la lista è presentata secondo i requisiti di cui al punto 4.
La mancanza dei requisiti generali della Lista (quali la sottoscrizione dei soci o di almeno una Organizzazione) comporta la inammissibilità della Lista.

7 – Le inammissibilità sono comunicate dal Comitato Elettorale, a mezzo di lettera raccomandata A.R. al Candidato dichiarato Inammissibile ed ai Rappresentanti di Lista. Solo a questi ultimi in caso di inammissibilità della Lista.
Il Candidato (in caso di inammissibilità singola) o ciascun Rappresentante di Lista (in caso di inammissibilità di Lista) può proporre ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità entro 7 giorni dal suo ricevimento, al Comitato Elettorale stesso, il quale si pronuncerà sul ricorso con dispositivo motivato ed inappellabile entro sette giorni dalla presentazione del ricorso.
Il ricorso individuale al Comitato Elettorale non sospende la procedura elettorale.
Il ricorso di lista al Comitato Elettorale sospende la procedura elettorale  solo fino alla emissione del dispositivo del Comitato stesso.

8 - Il Comitato Elettorale, terminata la riunione di verifica delle liste, o emesso il dispositivo nel caso di cui all’ultimo capoverso del punto 7, pubblica le Liste presso la Sede Sociale, mediante affissione.

9 – successivamente alla pubblicazione delle liste è ammessa la campagna elettorale.
La campagna elettorale sarà svolta secondo regole di civile competizione.
In particolare nessuna Lista e nessun candidato potrà, nel promuovere la propria candidatura, denigrare la altre Liste o i candidati di esse; utilizzare documenti personali, riservati, non attinenti l’attività associativa, sia a proprio vantaggio, sia a svantaggio di Liste avversarie o dei suoi candidati.
La campagna elettorale termina il giorno precedente le operazioni di voto.

10 – Le operazioni di voto sono svolte mediante apposizione di una preferenza alla Lista prescelta, da parte dell’elettore, su schede comprendenti i nomi e gli eventuali simboli delle Liste presentate e i nominativi dei componenti la lista, predisposte e vidimate dal Comitato Elettorale.
La votazione può avvenire per corrispondenza e/o personalmente mediante collocazione della scheda, votata in segreto, in un’apposita urna.
Il Consiglio di Amministrazione comunica i luoghi presso i quali sono disposte le urne e gli orari in cui queste sono accessibili per la deposizione delle schede.
A ciascun iscritto è consegnata una busta aperta preaffrancata e preindirizzata, contenete la scheda.
La scheda deve essere spedita, o deposta presso le urne, entro il termine delle operazioni di voto.
La scheda inviata a mezzo di servizio postale deve poter consentire la individuazione del giorno di spedizione della scheda.
La busta deve essere firmata, sul lembo di chiusura, dall’iscritto che ha espresso il voto. Il contenuto della busta non deve essere leggibile dall’esterno.
La firma deve essere leggibile.
Decorsi 30 giorni dal data di termine delle operazioni si hanno per valide le buste di corrispondenza elettorale giunte a tale data.
Le buste prive di sottoscrizione o in cui la firma apposta sia illeggibile sono dichiarate nulle.
Qualora un iscritto risulti aver espresso più di un voto, tutte le buste sono annullate e le schede contenute non partecipano alla votazione.
In seduta pubblica le buste vengono aperte da un membro del Comitato Elettorale ed il contenuto viene separato dalla busta, senza procedere alla lettura, e deposto in un’urna chiusa e sigillata. 

11 – lo spoglio delle schede avviene mediante apertura dell’urna, o delle urne, contenenti le schede elettorali, in udienza pubblica.

12 – al termine dello scrutinio delle schede, che è condotto dal Comitato Elettorale in seduta pubblica, anche se necessario in più giorni, lo stesso procede alla proclamazione della Lista vincitrice.